1. All'articolo 116 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le forme di pubblicità prescritte dal presente comma sono realizzate avendo riguardo alla chiarezza e alla correttezza dell'informazione nonché alla comparabilità con le condizioni previste dalle altre banche o intermediari finanziari, secondo quanto definito a norma del comma 3»;
b) dopo il comma 1, come modificato dalla lettera a) del presente comma, è inserito il seguente:
«1-bis. Le informazioni di cui al comma 1 sono rese note da parte della banca anche mediante pubblicazione nel proprio sito internet»;
c) al comma 3, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) stabilisce i criteri di chiarezza, correttezza e comparabilità da osservarsi nelle forme di pubblicità prescritte dal comma 1».
l. All'articolo 117 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le modalità
b) dopo il comma 4, come modificato dalla lettera a) del presente comma, è inserito il seguente:
«4-bis. Il CICR determina i criteri per la redazione del prospetto di cui al secondo periodo del comma 4»;
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Il recesso da un contratto non pregiudica il mantenimento degli altri eventuali rapporti contrattuali con la banca o con l'intermediario finanziario. All'atto del recesso la banca o l'intermediario finanziario segnala al cliente la possibilità di mantenere gli altri rapporti in essere, indicando le modificazioni contrattuali a questo fine eventualmente necessarie. In ogni caso non devono essere imputate al cliente maggiori spese, senza giustificato motivo».
1. All'articolo 119 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Nei contratti di durata i soggetti di cui all'articolo 115 forniscono al cliente periodicamente, e comunque almeno due volte all'anno, comunicazioni analitiche sull'andamento del rapporto. In ogni comunicazione sono indicati il tasso di interesse e le altre condizioni in vigore. Il CICR stabilisce gli eventuali ulteriori elementi da indicare e determina le modalità della comunicazione.
1-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 118, le comunicazioni ivi pre
b) al comma 3, la parola: «scritta»; è sostituita con le seguenti: «o di richiesta di chiarimenti, effettuate per iscritto».
All'articolo 128, comma 5, del testo unico, dopo le parole: «In caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità», sono inserite le seguenti: «nonché quelli di chiarezza, correttezza e comparabilità, come definiti ai sensi dell'articolo 116, commi 1 e 3, lettera d-bis),».