PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385).

      1. All'articolo 116 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le forme di pubblicità prescritte dal presente comma sono realizzate avendo riguardo alla chiarezza e alla correttezza dell'informazione nonché alla comparabilità con le condizioni previste dalle altre banche o intermediari finanziari, secondo quanto definito a norma del comma 3»;

          b) dopo il comma 1, come modificato dalla lettera a) del presente comma, è inserito il seguente:

      «1-bis. Le informazioni di cui al comma 1 sono rese note da parte della banca anche mediante pubblicazione nel proprio sito internet»;

          c) al comma 3, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

      «d-bis) stabilisce i criteri di chiarezza, correttezza e comparabilità da osservarsi nelle forme di pubblicità prescritte dal comma 1».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 117 del testo unico).

      l. All'articolo 117 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le modalità

 

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per la comunicazione delle variazioni delle condizioni contrattuali. Al contratto è allegato un prospetto contenente in forma sintetica le informazioni indicate al comma 1 dell'articolo 116»;

          b) dopo il comma 4, come modificato dalla lettera a) del presente comma, è inserito il seguente:

      «4-bis. Il CICR determina i criteri per la redazione del prospetto di cui al secondo periodo del comma 4»;

          c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

      «7-bis. Il recesso da un contratto non pregiudica il mantenimento degli altri eventuali rapporti contrattuali con la banca o con l'intermediario finanziario. All'atto del recesso la banca o l'intermediario finanziario segnala al cliente la possibilità di mantenere gli altri rapporti in essere, indicando le modificazioni contrattuali a questo fine eventualmente necessarie. In ogni caso non devono essere imputate al cliente maggiori spese, senza giustificato motivo».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 119 del testo unico).

      1. All'articolo 119 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

      «1. Nei contratti di durata i soggetti di cui all'articolo 115 forniscono al cliente periodicamente, e comunque almeno due volte all'anno, comunicazioni analitiche sull'andamento del rapporto. In ogni comunicazione sono indicati il tasso di interesse e le altre condizioni in vigore. Il CICR stabilisce gli eventuali ulteriori elementi da indicare e determina le modalità della comunicazione.

      1-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 118, le comunicazioni ivi pre

 

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viste segnalano con immediata evidenza le modificazioni intervenute nelle condizioni contrattuali durante il periodo di riferimento, indicandone la motivazione»;

          b) al comma 3, la parola: «scritta»; è sostituita con le seguenti: «o di richiesta di chiarimenti, effettuate per iscritto».

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 128).

      All'articolo 128, comma 5, del testo unico, dopo le parole: «In caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità», sono inserite le seguenti: «nonché quelli di chiarezza, correttezza e comparabilità, come definiti ai sensi dell'articolo 116, commi 1 e 3, lettera d-bis),».